Crossborder-Verkauf aus der Schweiz: Direkte Ausfuhr: Waren sind schweizer MwSt.-frei.; Ausfuhranmeldung beim BAZG: elektronisch mit e-dec Export.; IOSS für EU-Privatkunden: bis 150 CHF, zentral melden.
Immagine: Onlinehandelswissen

Crossborder

Vendita transfrontaliera dalla Svizzera: dogana, imposte, canali

In caso di esportazione diretta, le merci sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto svizzera. Secondo il principio del paese di destinazione ai sensi dell’art. 23 cpv.

Esenzione dall’IVA per le esportazioni dalla Svizzera

In caso di esportazione diretta, le merci sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto svizzera. Secondo il principio del paese di destinazione ai sensi dell’art. 23 cpv. 3 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA), la merce viene tassata nel paese di destinazione; lì possono inoltre sorgere dazi doganali.

Si ha un’esportazione diretta quando il fornitore, l’acquirente o una terza persona incaricata trasporta la merce direttamente all’estero oppure in un deposito doganale aperto o in un magazzino franco. Se il fornitore consegna la merce sul territorio nazionale a un acquirente non soggetto all’imposta, quest’ultimo deve esportarla senza metterla in uso.

Sull’esenzione fiscale dovuta all’esportazione decide l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Formalità doganali e prove per l’esenzione fiscale

Prima dell’esportazione è necessaria una dichiarazione di esportazione presso l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). La dichiarazione di importazione nell’UE deve avvenire elettronicamente; chiarite la procedura con il vettore di esportazione.

Come prova di esportazione vale la decisione di svincolo all’esportazione elettronica (e-dec Export) con firma digitale. Sono riconosciuti anche determinati documenti doganali, ad esempio il modulo timbrato 11.44 per tabacco greggio e prodotti del tabacco, documenti relativi alla conclusione di un’ammissione temporanea o un documento di esportazione confermato nel traffico viaggiatori.

Conservate i documenti per sei anni: per l’anno corrente e per i cinque periodi d’imposta precedenti. In mancanza di una prova di esportazione, la fornitura diventa soggetta all’IVA in Svizzera.

Passaggi per l’esportazione esente da imposte dalla Svizzera

  1. Dichiarazione di esportazione presso l’UDSCObbligatoria prima della consegna della merce all’estero; elettronicamente tramite e-dec Export.
  2. Creazione di una valida prova di esportazioneDecisione di svincolo all’esportazione elettronica (e-dec Export) con firma digitale o modulo doganale riconosciuto.
  3. Documentazione e conservazioneConservare i documenti per sei anni (anno corrente + cinque periodi d’imposta precedenti).
  4. Emissione della fattura senza IVA svizzeraSolo se le condizioni per l’esportazione sono soddisfatte e documentate.

Franchigie e soglie doganali per alimenti, alcolici e tabacco dalla Svizzera

  • AlimentiNessuna franchigia generale; dazi doganali a seconda del prodotto e del paese di destinazione.
  • AlcoliciMassimo 1 litro per persona nel traffico viaggiatori; altrimenti soggetto a dazio.

IVA nel paese di destinazione dell’UE: OSS/IOSS e soglie

Per le merci introdotte dalla Svizzera presso clienti privati nell’UE, l’imposta sul valore aggiunto del paese di destinazione si applica fondamentalmente a partire dal primo euro. La soglia uniforme UE di 10'000 EUR riguarda le vendite a distanza transfrontaliere all’interno dell’UE; non si applica alle imprese con sede fuori dall’UE e pertanto non costituisce una franchigia generale per le esportazioni svizzere.

Con il One-Stop-Shop (OSS) è possibile dichiarare centralmente le vendite UE rilevanti. Le imprese con sede fuori dall’UE designano a tal fine un paese UE in cui presentano la dichiarazione OSS e versano l’imposta sul valore aggiunto; vanno applicate le aliquote fiscali locali dei paesi di destinazione.

Chi immagazzina merci in un paese UE necessita comunque di una registrazione IVA locale e di una dichiarazione separata per le transazioni interne. Grandi marketplace come Amazon sono considerati in determinati casi essi stessi venditori e assumono allora il versamento dell’IVA.

L’Import One-Stop-Shop (IOSS) è facoltativo e si applica alle vendite a distanza di merci importate con un valore intrinseco massimo di 150 EUR. Per la registrazione, le imprese svizzere necessitano di un rappresentante stabilito nel paese UE scelto; tramite IOSS le vendite vengono dichiarate centralmente e l’IVA del paese di destinazione viene riscossa al momento dell’acquisto.

Senza IOSS si può utilizzare il regime speciale opzionale, in base al quale il vettore riscuote mensilmente dai destinatari l’imposta sulla cifra d’affari all’importazione. Se non si utilizza né l’IOSS né questo regime speciale, gli obblighi fiscali devono fondamentalmente essere adempiuti in ogni paese UE in cui si consegna ai consumatori finali.

Confronto dei regimi IVA per le vendite transfrontaliere dalla Svizzera verso l’UE

  • OSS (One-Stop-Shop)Luogo centrale di dichiarazione e versamento in un paese UE; applicare le aliquote del paese di destinazione; per imprese con sede fuori dall’UE.
  • Regime speciale (riscossione da parte del vettore)L’imposta sulla cifra d’affari all’importazione viene riscossa mensilmente dal vettore dai destinatari; non obbligatorio.
  • Nessun regime specialeGli obblighi fiscali devono essere adempiuti in ogni paese di destinazione; elevato onere amministrativo.

Gestione pratica della vendita transfrontaliera

Il proprio negozio online offre controllo sull’esperienza cliente e può servire la clientela in Svizzera e all’estero.

I marketplace come Amazon ed eBay sfruttano la loro portata e possono risparmiare sui costi pubblicitari. Instagram, TikTok e Facebook sono ulteriori canali di vendita; il social selling è considerato rilevante da molti commercianti, anche se per molti non è ancora il principale motore di fatturato.

E-mail e telefono rimangono canali d’ordine significativi soprattutto nel business B2B e presso i piccoli commercianti online. Un’API su misura o un portale partner con upload CSV può consolidare i dati degli ordini provenienti da diversi canali.

Gli spedizionieri assumono spesso lo sdoganamento e il trasporto. Merci con destinazione finale incerta nonché beni soggetti a dazio o contingentamento possono essere stoccati temporaneamente non sdoganati e non tassati in depositi doganali aperti o magazzini franchi; in questo modo lo sdoganamento definitivo viene posticipato.

In caso di esportazione esente da imposte, la fattura viene emessa senza IVA svizzera, purché le condizioni siano soddisfatte e documentate. L’imposta sulla cifra d’affari all’importazione nel paese di destinazione è generalmente a carico dell’impresa che importa.

Vantaggi e sfide dei diversi canali di vendita dalla Svizzera all’estero

  • Proprio negozio onlineMaggiore controllo sull’esperienza cliente e sui prezzi; adatto per la Svizzera e i clienti internazionali.
  • Marketplace (ad es. Amazon, eBay)Ampia portata; costi pubblicitari ridotti; ma minore controllo sulla determinazione dei prezzi e sull’immagine del marchio.
  • Social Media (Instagram, TikTok, Facebook)Utilità crescente per il social selling; particolarmente indicato per prodotti di nicchia; non ancora principale motore di fatturato per molti commercianti.

Altro su Crossborder

Crossborder

IVA nel commercio estero: registrazione all’IVA UE per i venditori svizzeri

Per le prestazioni di servizi B2B a un’impresa con un numero d’identificazione IVA valido, in linea di principio non viene addebitata l’IVA dell’UE. Nel meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), l’imposta è dovuta dal destinatario.