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IVA nel commercio estero: registrazione all’IVA UE per i venditori svizzeri

Per le prestazioni di servizi B2B a un’impresa con un numero d’identificazione IVA valido, in linea di principio non viene addebitata l’IVA dell’UE. Nel meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), l’imposta è dovuta dal destinatario.

Quando le imprese svizzere devono versare l’IVA nell’UE?

Per le prestazioni di servizi B2B a un’impresa con un numero d’identificazione IVA valido, in linea di principio non viene addebitata l’IVA dell’UE. Nel meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), l’imposta è dovuta dal destinatario.

Per le vendite a distanza B2C si applica una soglia valida in tutta l’UE di 10’000 euro per anno civile. Se tale soglia viene superata, calcolate l’IVA secondo l’aliquota del Paese del cliente.

Per le consegne di merci dalla Svizzera va inoltre considerata l’IVA all’importazione nel Paese di importazione. Il sistema OSS non sostituisce le formalità doganali per le merci importate.

Soglie e norme importanti per il commercio estero con l’UE

Soglia B2C per l’OSS
10’000 euro per anno civile
Prova dell’esportazione
e-dec Export con firma digitale
Termine di conservazione dei documenti
fino a dieci anni

La procedura One-Stop-Shop (OSS) – gestione centralizzata per tutti i Paesi dell’UE

Con il One Stop Shop (OSS), i commercianti dichiarano e versano l’IVA sulle idonee vendite transfrontaliere B2C tramite un unico portale online. Per questi volumi d’affari non è più necessaria la registrazione OSS separata in ciascuno Stato membro interessato.

Dal luglio 2021 l’OSS ha sostituito il Mini One Stop Shop (MOSS). Per le vendite a distanza transfrontaliere si applica una soglia unica valida in tutta l’UE di 10’000 euro.

La normativa UE comprende le vendite transfrontaliere di beni a clienti privati e può essere utilizzata anche da imprese extra-UE. Per le prestazioni di servizi B2C, le imprese extra-UE senza stabilimento nell’UE possono invece ricorrere al regime extra-UE.

Per le vendite a distanza di merci provenienti da un Paese terzo, in spedizioni con un valore intrinseco massimo di 150 euro, esiste l’Import-One-Stop-Shop (IOSS). Le formalità doganali per l’importazione restano necessarie anche con l’IOSS.

Registrazione alla procedura OSS – come procedere

Innanzitutto classificate i vostri volumi d’affari: per le vendite transfrontaliere B2C di beni è pertinente il regime UE, mentre per le prestazioni di servizi B2C di un’impresa senza stabilimento nell’UE vale il regime extra-UE. Per le merci importate in spedizioni fino a 150 euro valutate l’IOSS.

Scegliete uno Stato membro dell’UE come Stato membro di identificazione. A titolo esemplificativo di un possibile Paese di registrazione, ACTRA cita la Germania; ciò non costituisce una raccomandazione per questo Stato.

Consultate la pagina dell’UE dedicata allo «Sportello unico dell’UE per l’IVA (OSS)»: europa.eu. Per la registrazione utilizzate il portale OSS dell’amministrazione fiscale dello Stato membro scelto e registratevi lì per il regime appropriato.

Per l’IOSS tramite la Germania, l’Ufficio federale centrale delle imposte (BZSt) fornisce informazioni sul sito bzst.de. Per le imprese non stabilite nell’UE, il BZSt indica la necessità di un rappresentante stabilito in Germania, qualora non sia possibile partecipare tramite un accordo di mutua assistenza; a tal fine cita la Norvegia come esempio di Paese.

Dopo la registrazione OSS, calcolate l’IVA secondo l’aliquota del Paese in cui risiedono i vostri clienti. Dichiarate le vostre vendite mensilmente o trimestralmente, a seconda del regime, tramite lo sportello unico e versate l’imposta nel Paese di registrazione; l’autorità competente la trasferisce agli altri Stati.

Conservate le prove documentali fino a dieci anni.

Spedizioni verso l’UE: DDP o DAP – chi paga l’IVA all’importazione?

Con la resa DDP (Delivered Duty Paid), il commerciante si fa carico di tutti i costi, inclusa l’IVA all’importazione, e li include nel prezzo di vendita. Il cliente non paga nulla di aggiuntivo al momento della consegna.

Un esempio di spedizione dalla Svizzera alla Germania: un prodotto dal prezzo di 50 euro costa 59,50 euro con un’IVA del 19%. Con la resa DAP, il cliente paga l’IVA all’importazione al corriere al momento della consegna; spesso si aggiungono spese accessorie e la consegna può subire ritardi.

Per offrire un servizio DDP, la registrazione all’IVA svizzera non è sufficiente: l’esportatore deve essere registrato nel corrispondente Stato membro dell’UE. Se la spedizione avviene ad esempio tramite Swiss Post, dovrebbe esistere una registrazione in Germania.

DAP vs. DDP per le spedizioni verso l’UE – vantaggi e svantaggi per il commerciante

  • Vantaggio DDPIl cliente non paga nulla di aggiuntivo alla consegna; migliore esperienza cliente
  • Svantaggio DDPIl commerciante deve essere registrato nello Stato membro dell’UE; la sola partita IVA svizzera non basta
  • Vantaggio DAPNessuna registrazione nell’UE necessaria; processo più semplice per il commerciante
  • Svantaggio DAPIl cliente paga l’IVA all’importazione al corriere; la consegna può subire ritardi

Esenzione IVA per l’esportazione dalla Svizzera

Le consegne di merci sono esenti dall’IVA in Svizzera se vengono trasportate direttamente all’estero. L’oggetto deve essere fisicamente esportato dalla Svizzera.

Come prova dell’esportazione serve, ad esempio, la dichiarazione elettronica di esportazione (e-dec Export) con firma digitale. Se l’esportazione non può essere provata né con questo documento né con un altro giustificativo riconosciuto, la consegna deve essere assoggettata all’IVA in Svizzera.

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