
Dogana e spedizioni
Spedizioni verso l'UE: dichiarazione doganale, IVA all'importazione e giustificativi
Ogni merce dalla Svizzera spedita nell'UE deve essere sottoposta a una procedura doganale.
Basi della dichiarazione doganale per le spedizioni verso l'UE
Ogni merce proveniente dalla Svizzera e spedita nell'Unione europea deve essere inserita in un regime doganale. Una dichiarazione doganale è obbligatoria, indipendentemente dal fatto che si tratti di merci unioniste o non unioniste (zoll.de).
La dichiarazione avviene elettronicamente (in Germania tramite il sistema ATLAS), su supporto cartaceo, oralmente o mediante un atto considerato come dichiarazione (zoll.de).
Sono necessarie indicazioni sul valore, sull'origine e sull'identità della merce, nonché il codice tariffario doganale. Il mittente deve fornire nome, indirizzo, una descrizione precisa della merce, la quantità e il codice tariffario (zoll.de, eclear).
Dichiarazione doganale elettronica per le spedizioni dalla Svizzera verso l'UE
- Dichiarazione elettronica tramite ATLAS (Germania)prerequisito per l'elaborazione doganale
- Indicazioni su valore, origine, identità e codice tariffarioobbligatorio per ogni merce; ad es. codice HS
- Dati del mittente e descrizione precisa della mercenome, indirizzo, quantità e descrizione sono richiesti
- Utilizzo dei servizi online per PDDP (da nov. 2026)«Documenti di accompagnamento piccole merci internazionali» o «Creare lettera di vettura (contro fattura)»
IVA all'importazione e nuova tassa doganale forfettaria
Sulle spedizioni provenienti da paesi extra-UE, l'UE riscuote l'IVA all'importazione. In Germania l'aliquota è del 7 percento (ridotta) o del 19 percento (aliquota normale), a seconda del tipo di merce (zoll.de).
Dal 1° luglio 2026, per le spedizioni di e-commerce con un valore della merce fino a 150 euro, si applica inoltre una tassa doganale forfettaria di 3 euro per riga articolo (per codice HS). Se una spedizione contiene tre articoli diversi, l'importo dovuto è di 9 euro (zoll.de, Post CH).
La tassa forfettaria è un'imposta di orientamento e viene riscossa indipendentemente dall'accordo di libero scambio Svizzera–UE. Si applica anche in presenza di una prova dell'origine preferenziale (Post CH).
Giustificativi: prove dell'origine e nuove marcature dei prodotti
Dal 1° novembre 2026, per tutte le spedizioni B2C verso l'UE sono obbligatori gli ID prodotto M-PID (numero articolo proprio) e NS-PID (numero specifico del produttore). Se manca una di queste indicazioni, la spedizione viene restituita (Post CH).
Inoltre, dalle autorità UE sarà richiesta a partire da novembre 2026 una tassa di elaborazione di presumibilmente 2 euro per riga articolo. Questa si aggiunge alla tassa doganale forfettaria (Post CH).
Indicazioni obbligatorie per le spedizioni verso l'UE da novembre 2026
- M-PID (numero articolo proprio)indicazione obbligatoria per tutte le spedizioni B2C
- NS-PID (numero specifico del produttore)indicazione obbligatoria per tutte le spedizioni B2C
- Tassa di elaborazione di 2 euro per riga articoloobbligatoria dal 1° novembre 2026, in aggiunta alla tassa doganale forfettaria
- Indicazione «regalo» sul paccoconsigliata per facilitare lo sdoganamento
Riforma doganale UE 2026: cosa cambia concretamente per i spedizionieri svizzeri
La riforma entra in vigore in tre fasi: il 1° luglio 2026 è stata introdotta la tassa doganale forfettaria di 3 euro per riga articolo. Il 1° novembre 2026 seguiranno la tassa di elaborazione e le nuove indicazioni sui prodotti. Dal 2028, tutte le spedizioni, indipendentemente dal valore, saranno trattate secondo le normali tariffe doganali UE (TARIC) (Post CH).
In Germania, da novembre 2026, per tutte le spedizioni B2C fino a 150 euro sarà obbligatoria la modalità di spedizione PDDP (sdoganamento e tassazione a carico del venditore). La registrazione sarà possibile solo tramite i servizi online «Documenti di accompagnamento piccole merci internazionali» o «Creare lettera di vettura» (Post CH).
La tassa forfettaria e la tassa di elaborazione si applicano anche alle merci beneficiarie di preferenze. La prova dell'origine preferenziale potrà essere utilizzata solo in determinate alternative di spedizione (Post CH).
Calendario della riforma doganale UE 2026 per i spedizionieri svizzeri
- 1° luglio 2026Introduzione della tassa doganale forfettaria di 3 euro per riga articolo per spedizioni con valore della merce fino a 150 euro.
- 1° novembre 2026Obbligo di indicare M-PID e NS-PID; introduzione di una tassa di elaborazione di 2 euro per riga articolo; uso obbligatorio della modalità di spedizione PDDP in Germania.
- Dal 2028Tutte le spedizioni, indipendentemente dal valore, saranno trattate secondo le normali tariffe doganali UE (TARIC).
Consigli pratici per una spedizione senza intoppi
Dichiarate ogni spedizione in modo completo: valore della merce, codice tariffario doganale, paese di origine e una descrizione precisa sono obbligatori. Contrassegnate le spedizioni regalo come tali: un'indicazione come «Regalo» sul pacco facilita lo sdoganamento.
Da novembre 2026, per le spedizioni PDDP verso la Germania sono prescritti i servizi online «Documenti di accompagnamento piccole merci internazionali» o «Creare lettera di vettura (contro fattura)». Utilizzateli per una corretta dichiarazione elettronica (Post CH).


